Fermata #134 - Bitcoin e tasse: cosa dice la circolare dell'Agenzia delle Entrate
E' uscita la circolare dell'AdE che prova a chiarificare i punti della Manovra 2023 relativi alle cosiddette "cripto-attività". L'intervista all'esperto, Pierluigi Turla
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una regolamentazione della fiscalità1 legata al mondo delle criptovalute. Alcuni punti, tuttavia, non sono risultati chiari e la sensazione è che la norma sia stata scritta approssimativamente. Era quindi molto atteso da fiscalisti e addetti ai lavori il documento che fornisse chiarimenti, commenti e interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quel documento è arrivato lo scorso 27 ottobre: 118 pagine di pura passione. Per capire quali siano i punti chiave e - in particolare - quale sia oggi la situazione fiscale delle criptovalute in Italia, ho parlato con Gigi Turla, educatore in finanza d’impresa e commercialista.
L’intera intervista a Gigi Turla è disponibile su YouTube, quanto segue è un riassunto delle parti più significative.
Qual era la situazione in Italia prima della Legge di Bilancio 2023?
C'erano tante opinioni, in particolare quelle dell’Agenzia delle Entrate, che erano state espresse circa in una decina di interpelli. L'interpello è una domanda specifica di un contribuente che ha un dubbio fiscale: quest’ultimo fa un quesito all'AdE, la quale risponde per confermare la correttezza del comportamento oppure comunica quale sia il comportamento da seguire.
La risposta all'interpello non ha valenza specifica se non per la persona che ha fatto la domanda, dunque non è una fonte del diritto.
Prima della Legge di Bilancio l'AdE considerava le criptovalute assimilate alle valute estere, quindi chiedeva due adempimenti. Il monitoraggio nel quadro RW, senza chiedere il pagamento dell’IVAFE2, e il pagamento della tassazione sull’eventuale plusvalenza oltre la soglia dei 51.645,69 euro.
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Quindi il parere non era vincolante per tutti e valeva solo per chi aveva chiesto il chiarimento all’AdE?
Esatto, ma nemmeno in termini obbligatori. Colui che fa la domanda, ha la facoltà di non seguire le indicazioni della risposta. Non è obbligato a sottostare al parere dell’AdE.
Arriviamo al 1 gennaio 2023. All’interno della della Legge di Bilancio c’è la regolamentazione fiscale sulle cosiddette cripto-attività, che entra quindi in vigore. Che cosa dice la legge?
La sintetizzo in 12 punti:
Viene data la definizione di cripto-attività: “Rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia analoga”.
I redditi derivanti da cripto-attività vengono fatti rientrare nei redditi diversi dal punto di vista fiscale. Viene quindi eliminato ogni riferimento alle valute estere.
La legge fa riferimento a tre fattispecie per l’imposizione fiscale. A) Cessione a titolo oneroso, ossia il cash-out: vendita della criptoattività per euro; B) Permuta tra criptoattività che “non abbiano uguali caratteristiche o funzioni”; C) Proventi derivanti dalla detenzione, come lo staking.
Definizione del limite sotto al quale non vi è obbligo di tassazione: 2.000 euro. Quindi spariscono i 51.645,69 euro, per introdurre invece un limite che ha a che vedere però con la plusvalenza. Questo implica che ognuno dovrebbe conteggiare tutte le proprie plusvalenze e solo se superano i 2.000 euro complessivi ci sarà l’imposizione fiscale.
Definizione della plusvalenza come il confronto tra il corrispettivo percepito nel caso di cessione a titolo oneroso e il costo di acquisto.
Aliquota di imposta del 26% sulla plusvalenza.
Possibilità di esercitare l’opzione per il cosiddetto regime del risparmio amministrato e per il regime del risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati e i prestatori di servizi relativi alle criptovalute3.
Introduzione di una norma “transitoria” che considera come realizzate le plusvalenze ottenute prima dell’entrata in vigore della legge. La stessa cosa vale per le minusvalenze che possono essere quindi portate in deduzione. Questa norma è a rischio incostituzionalità ed è difficile da capire: appare come un tentativo di attrarre a tassazione le operazioni in cripto-attività in assenza di una legge che la richiedesse. Sarà la giurisprudenza a interpretare la norma e a valutarne la validità.
Introduzione dal 1 gennaio 2023 dell’obbligo del monitoraggio fiscale.
Condono per chi non abbia dichiarato le cripto-attività detenute negli anni precedenti (quando però non c’era una legge che obbligasse né al monitoraggio, né tantomeno al pagamento delle tasse).
Possibilità di rivalutare il valore di acquisto alla data del 1 gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 14% per ciascuna cripto-attività.
Introduzione dell’imposta di bollo del 2x1000 sul possesso di cripto-attività.
In cosa consiste più precisamente la rivalutazione delle cripto-attività (punto 11)?
La rivalutazione era prevista inizialmente con la scadenza al 30 giugno 2023, poi è stata prorogata inizialmente al 30 settembre e infine al 15 novembre 2023.
Secondo la norma, il contribuente ha facoltà di rivalutare il valore di carico delle proprie cripto-attività al valore del 1 gennaio 2023, pagando un'imposta del 14% sul nuovo valore, cioè su quello che le cripto-attività avevano il primo gennaio. Non serve una perizia, non serve andare da un commercialista, ognuno può farlo in autonomia.
Si è calcolato che sia conveniente per coloro che abbiano dei prezzi di carico che al 1 gennaio 2023 fossero pari ad almeno 2,167 volte il valore di carico originario.
Capitolo regolarizzazione: si parla di far “emergere” cripto-attività per chi non le avesse già denunciate negli anni precedenti, anni in cui, però, non esisteva alcun obbligo di dichiarazione. Come funziona?
Una piccola premessa: la legge ha creato questa forma di condono ma senza prevederne la scadenza, una cosa inaudita. Di fatto, ha delegato questa decisione completamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dandole un potere che non dovrebbe avere. Il 7 agosto è uscito questo provvedimento che ha stabilito la scadenza al 30 novembre 2023. Il provvedimento ha definito il modello che va compilato e firmato digitalmente e inviato via PEC per poter aderire.
La legge prevede due importi da pagare: lo 0,5% sulle cripto-attività dichiarate per ogni anno di mancato monitoraggio, se non sono state ottenute plusvalenze; il 4% sulle cripto-attività dichiarate se sono stati realizzati dei redditi nel periodo indicato.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate introduce degli obblighi ulteriori: A) La presentazione di una relazione di accompagnamento per dimostrare l'irrilevanza penale della provenienza delle somme investite; B) La presentazione della relativa documentazione probatoria sulla provenienza delle somme investite (contabili bancarie, indirizzi dei wallet, ID di transazione, ecc).
Quindi non bisognerebbe solo regolarizzare ciò che prima non era obbligatorio dichiarare, ma anche dimostrare l’origine dei fondi utilizzati. Tutto a carico del contribuente?
Sì. Diciamo che il contribuente non è molto incentivato a farlo. Anche perché c'è comunque la possibilità del ravvedimento operoso4: se non ho dichiarato le cripto-attività nel quadro del RW e voglio regolarizzarlo, posso farlo con l'istituto del ravvedimento operoso pagando una quota anche inferiore rispetto all’aliquota stabilita.
Per quanto riguarda il monitoraggio io non vedo nessun tipo di convenienza nell’eseguire la regolarizzazione. Faccio fatica a consigliare ai miei clienti che rientrano in questa fattispecie, perché prima non c’era l'obbligo di legge. Sono curioso di capire un domani come l'Agenzia potrebbe contestare questa mancanza.
Potrebbe invece esserci una convenienza nel caso delle plusvalenze. Molti contribuenti in passato hanno pagato il 26%, chi non l’ha fatto oggi avrebbe la possibilità di mettersi il cuore in pace con una tassazione inferiore a quella precedente, in particolare se si parla di importi rilevanti.
Arriviamo quindi alla stretta attualità. E’ uscita la circolare dell’AdE: che cosa dice?
La circolare recente arriva dopo la sua bozza che era stata pubblicata in precedenza, dedicata in gran parte ad avvalorare la posizione passata dell’Agenzia (prima che ci fosse la legge).
So per certo che Stefano Capaccioli5 con il suo team ha prodotto un documento corposo nel quale commentava la bozza e proponeva una serie di variazioni su inesattezze tecniche e concettuali. Purtroppo la versione finale della circolare ha tenuto ben poco conto dei suggerimenti, portandosi quindi dietro diversi errori.
Per esempio, resta questa visione abominevole secondo cui le cripto-attività sarebbero “archiviate su chiavi USB, personal computer o smartphone”.
Quindi se ci memorizziamo o se scriviamo su carta la seedphrase siamo esenti dagli obblighi di legge?
(Ride) C'è anche un passaggio sui non residenti in cui si dà importanza a dove si trovano le chiavi private che controllano le criptovalute…
C’è poi un glossario, in cui non è considerato il termine Bitcoin. C’è invece Ethereum. Pur citando 28 volte Bitcoin, la parola nel glossario non è pervenuta.
La circolare che novità introduce?
Introduce alcuni punti interessanti:
Chiarisce che nel quadro RW va compilata una riga per ogni wallet o conto digitale. In precedenza si diceva di sommare tutto, indicando l’ammontare di tutte le cripto-attività in un’unica riga.
Chiarisce che non vanno indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.
Chiarisce che non è prevista la rilevanza fiscale di queste perdite: se perdo i miei bitcoin non posso conteggiarli come minusvalenza da mettere a confronto con altre eventuali plusvalenze.
Solitamente le sanzioni relative a investimenti in paradisi fiscali sono raddoppiate rispetto a quelle relative a investimenti in Paesi considerati “collaborativi”. Nel caso delle cripto-attività le sanzioni non sono raddoppiate, quindi vengono accostate a investimenti esteri ma non in paradisi fiscali.
Divide - richiamando quanto espresso dalla MiCA - le stablecoin in “e-money token”, cioè un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una voluta ufficiale, e “asset referenced token”, cioè un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due. Questo perché l’Agenzia dice che la permuta è tassabile quando la conversione avviene tra una cripto-attività e un “e-money token”. Se io converto bitcoin in USDT (Tether) allora l’evento è tassabile.
Se io converto bitcoin in ether non è tassabile. E’ tassabile la conversione di bitcoin in NFT.
Chiarisce che i proventi dello staking sono tassati senza alcuna deduzione.
Chiarisce che, per i soggetti non residenti in Italia, le cripto-attività detenute vengono tassate in Italia alla voce redditi diversi se i supporti contenenti le chiavi private, come le chiavi USB, si trovano sul suolo italiano. La cosa fa un po’ ridere: se le chiavi stanno anche nel mio cervello, io sono in uno stato e la chiavetta USB in un altro, cosa succede? Questo dà l'impressione di cose scritte senza la perfetta conoscenza della materia.
Ad ascoltarti mi viene da dire che provare a essere compliant sia un lavoro.
Lo è. L'unica soluzione è che i vari exchange si trasformino velocemente in sostituti d’imposta. E non è una cosa facile perché mancano anche le istruzioni tecniche.
A cosa sono dovute le lacune del panorama legislativo sulle cripto-attività in Italia?
Il fatto che le regole siano state inserite in tutta fretta nella Legge di Bilancio 2023 e non sia stata fatta una norma ad-hoc, di certo non ha aiutato.
Penso che la tempistica sia stata sbagliata. Io non so chi l'abbia scritta, nessuno del governo mi sembra si sia assunto la responsabilità. Qualche commentatore suggeriva che fosse stata scritta da due funzionari dell'Agenzia delle Entrate, però non ho le prove.
Oggi quindi ci troviamo con una legge che va bene per i trader, ma che non parla di Bitcoin. Per uno che ha capito la potenza di Bitcoin questo non può esistere, anche perché non puoi non partire da quello.
Tu avresti immaginato degli approcci diversi del legislatore a seconda delle modalità d’uso? Per esempio hodler e trader?
Certo. Se io sono un hodler e voglio salvaguardare il mio capitale dall’inflazione, perché dovrei essere tassato? Già oggi in Italia c'è una norma che prevede che se tu investi in un immobile, dopo 5 anni di possesso non sei più soggetto a tassazione sull’eventuale plusvalenza. Poteva essere utilizzata una norma analoga anche per gli holder di bitcoin.
Che risposta bisogna dare a una legge del genere?
Io ho lanciato questa proposta di iniziativa popolare: proviamo a scrivere noi, community di Bitcoin, una nuova norma che vada a modificare quella esistente e cerchiamo di portarla all'attenzione dell'opinione pubblica. Servono 50.000 firme.
Le prime risposte sono state un po' negative anche perché la community è abbastanza contraria all'ordinamento legislativo.
Rivela ai lettori di Bitcoin Train che cosa stai combinando per il prossimo anno.
L'11 maggio si terrà il BitCare Forum 2024, l'unica conferenza Bitcoin-only nazionale, a Brescia. L'evento vedrà la partecipazione già confermata, oltre alla tua, di Giacomo Zucco, Mir Liponi, Riccardo Giorgio Frega con Luca Berto, Laura Nori, Valerio Dalla Costa, Alekos Filini, Daniela Brozzoni, Massimo Musumeci, Turtlecute, Ale The Orange Way, Martina Granatiero, Stefano Capaccioli e Dario Deotto.
Ci saranno anche Paolo Luigi Burlone, Vito Lops, Marco Amadori, Riccardo Masutti, Umberto Tarantino, Carlo Lottieri, Vincenzo Palazzo, Eraldo Vaccargiu, William Nonnis, Riccardo Casatta. Sarà poi presente anche la delegazione di Lugano, con il sindaco Michele Foletti, il segretario comunale Rober Bregy e il Ceo di Tether Paolo Ardoino.
Stiamo cercando di contattare la sindaca di Brescia, Laura Castelletti. Ho scritto a più canali possibili per chiedere un incontro ma non ho ancora avuto una risposta, quindi se qualcuno dei tuoi lettori avesse contatti utili si faccia pur vivo.
Faremo un palco specialistico e un palco più divulgativo e organizzeremo uno spazio per sponsor ed espositori.
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Articolo 1, commi da 126 a 147, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
IVAFE: Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero.
Il punto si riferisce alla possibilità di far eseguire l’adempimento delle dichiarazioni agli intermediari (come gli exchange), così come succede nel mondo della finanza tradizionale con le banche.
Ravvedimento operoso: istituto dell'ordinamento fiscale italiano e che dà la possibilità di autodenunciarsi pagando una sanzione ridotta rispetto a eventuali non corretti adempimenti fiscali adottati nel passato.
Stefano Capaccioli è un avvocato, esperto e consulente in ambito fiscale e legale per quanto riguarda Bitcoin e criptovalute.